Abstract La Mediazione civile e commerciale è un istituto introdotto per ridurre il carico del contenzioso sul sistema giudiziario, permettendo di risolverlo in modo più consapevole e alternativo alla sede tribunalizia; e ciò, anche con l’ulteriore obiettivo di migliorare le relazioni interpersonali. Facendo riferimento alla situazione nazionale e, in particolare, all’esperienza fiorentina, emergono gli effetti benefici sul piano socio-economico di tale prezioso strumento, nell’ottica della risoluzione e la conseguente diminuzione del numero di liti sul territorio anche nel periodo della pandemia, stante la possibilità di svolgere gli incontri di mediazione online evitando spostamenti e assembramenti.

Parole chiave: Mediazione, Conflitti, Sostenibilità

Gruppo tematico: 11. Regole, Diritti e Sostenibilità

1. Introduzione

Con l’entrata in vigore del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28[1], in recepimento della Direttiva 2008/52/CE[2] il legislatore ha proceduto a regolamentare a livello normativo l’istituto della Mediazione civile e commerciale, presente fino ad allora solamente in alcune specifiche branchie del Diritto[3], ampliando in modo rilevante i casi nei quali ricorrervi e disciplinando le figure che ne fanno, parte, le modalità di accesso, le condizioni di procedibilità ed i principi ispiratori.

In sintesi, “Mediazione” è “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa[4] e “Mediatore” è “la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”[5]. Come vedremo meglio nel prosieguo, il ricorso a tale metodo alternativo di risoluzione delle controversie, di derivazione anglosassone, ovvero ADR “Alternative Dispute Resolution”, si rende necessario a fronte dell’abnorme numero di procedimenti giudiziari pendenti in Italia, con conseguenti gravi ricadute sul Paese sul piano economico e sociale. Non solo, come vedremo la Mediazione è necessaria anche per andare oltre il mero superamento della controversia, mirando ad un miglioramento dei rapporti tra le Parti litigiose con evidenti ricadute per il benessere comune e, quindi, anche per questo deve essere presa in primaria considerazione.

Con l’abbattersi sul nostro paese della grave emergenza pandemica causata dal SARS-CoV-2 e la conseguente impossibilità di continuare a svolgere in presenza gli incontri di Mediazione in cui intervenivano diversi soggetti si rendeva necessario introdurre, o meglio implementare, modalità di svolgimento degli incontri anche a distanza. Tale finalità, seppur, come vedremo, con modalità rivedibili, è stata perseguita dal Legislatore attraverso l’introduzione nel Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18[6] del comma 20 bis dell’art. 83[7].

  1. I benefici effetti socio-economici della Mediazione 

2.1 La deflazione del contenzioso

Al momento dell’Introduzione tout court dell’Istituto della Mediazione a mezzo del succitato D.lgs. n. 28/2010, in Italia erano pendenti, ovvero ancora da trattare, circa 6,3 processi civili di primo grado ogni 100 abitanti. In altre parole, a fronte di una popolazione di circa 60 milioni di individui, nel 2010 erano pendenti dinnanzi gli Uffici giudiziari civili poco meno di 4 milioni di procedimenti giudiziari , come riportato nel Quadro di valutazione UE della giustizia 2017. Un dato davvero ragguardevole, peggiorato a livello continentale solo dalla Bosnia Erzegovina, con circa 7,2 processi civili ogni 100 abitanti, sul piano proporzionale, e da nessuno Stato su quello assoluto.

Per capire l’insostenibilità di simili dati, anche evitando di addentrarsi in analitiche comparazioni statistiche, basti pensare:

– che i due Stati più comparabili al nostro sul piano socio-economico e demografico, ovvero la Francia e la Germania, hanno rispettivamente pendenti circa 2,4 e 0,9 cause per ogni 100 abitanti; le Nazioni più virtuose, quelle scandinave, oscillano tra lo 0,1 della Finlandia e lo 0,4 della Danimarca,; su scala continentale la media è di circa 1,6.

– che la durata media dei procedimenti civili di primo grado tra il 2010 ed il 2015 oscillava tra 400 e 500 giorni circa[8], a fronte di una durata del procedimento di Mediazione prevista, seppur in via ordinatoria e quindi derogabile dalle Parti, in 90 giorni[9].

Ancora, il quadro sopra descritto risulta aggravato dalla endemica carenza di organico sia del personale amministrativo in forza agli uffici giudiziari, come emerge anche  nella Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019della Corte suprema di Cassazione a firma di  Giovanni Mammone.

Grazie all’Istituto della Mediazione che pur ha dovuto confrontarsi, specie nella fase embrionale, con le resistenze di ampie componenti di alcune categoria professionali, quale quella degli Avvocati, e con un retaggio culturale, di matrice latina più improntato allo scontro che non al dialogo, tali numeri sono rilevantemente migliorati. Basti pensare che tra il 2010 ed il 2016, l’Italia è stato l’unico paese ad aver costantemente diminuito il numero delle cause pendenti di prima istanza, con una diminuzione di quasi 1/3 dei succitati numeri e una media, nel 2016, di poco più di 4 processi civili pendenti ogni 100 abitanti.

Il beneficio per la popolazione e quindi sui territori che la stessa occupa è quindi innegabile ed è importante rammentarlo in particolare in questo periodo di pandemia, in cui il Paese soffre ulteriori gravi tensioni a detrimento della qualità della vita.

2.2 Il miglioramento delle relazioni interpersonali e territoriali unito ad una più consapevole ed evoluta gestione dei conflitti

La ratio sottesa alla mediazione è stata individuata dalla normativa comunitaria nella prevalente ottica, non solo di incrementare i sistemi di tutela dei cittadini degli Stati membri ma anche di agevolare i rapporti relazionali (nel Sesto considerando della direttiva comunitaria 2008/52/CE si legge “La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti).

In estrema sintesi e senza alcuna pretesa di esaustività, si può facilmente evincere come Risoluzione giudiziale delle controversie e Mediazione perseguano finalità e operino su basi sostanzialmente diverse e come quest’ultima si prefigga un obiettivo più ambizioso.

Nelle prime, volendo enfatizzare, abbiamo un organo giudicante che si interfaccia solo con i rappresentanti legali delle Parti e non avendo, di prassi, alcun contatto con i soggetti coinvolti nella controversia, non è al corrente dei loro effettivi Interessi che spesso prescindono e si differenziano dalle Posizioni portate in causa – e, quindi, opera su base esclusivamente normativa e giuridica, come una sorta di Deus ex machina o, comunque, mutatis mutandis, di novello Alessandro Magno alle prese col Nodo gordiano  (il quale, non conoscendo né potendo approfondire i motivi alla base del conflitto, non può che deciderlo con un taglio netto che attribuisca ragioni da una parte e torti dall’altra). [1]

Nelle Mediazioni, invece:

– innanzitutto, il Mediatore ha a che fare direttamente con le Parti, pur necessariamente coadiuvate dai propri Avvocati[10];

– secondariamente, nel corso della Mediazione ha la possibilità, anzi il dovere, di approfondire le motivazioni che hanno portato alla generazione della controversia che spesso, come detto, prescindono dalla mera posizione di conflitto tradotta in atti che è sovente un pretesto, specie nelle controversie di natura intrafamiliare o comunque intracomunità[11];

– in terzo luogo, deve necessariamente coinvolgere le Parti nel ricercare una soluzione razionale che tenga conto anche degli interessi dell’altra e che sia il più possibile equilibrata e, quindi, responsabile per poter essere soddisfacente. Alle parti, in altri termini, si richiede un atteggiamento empatico con lo scopo di addivenire a esiti condivisi che, come tali, saranno più duraturi. Con manifesti benefici non solo per le Parti direttamente coinvolte nel conflitto, ma anche delle comunità cui le stesse afferiscono.[2]

  1. La virtuosa esperienza fiorentina in Materia di Mediazione e Risoluzione dei conflitti

Se sul piano storico, a livello mondiale, dovessimo indicare l’ambito d’origine degli studi delle ADR e, quindi, della Mediazione sarebbe quello anglosassone-statunitense, dove la risoluzione giudiziale dei conflitti è solo l’extrema ratio e non la prima linea di difesa come da noi; e, in particolare, potremmo individuarne l’epicentro negli Studi effettuati presso l’Università di Harvard[12]. Con le dovute proporzioni, in ambito nazionale è indubbio che l’esperienza fiorentina sia una delle più prestigiose, con riguardo almeno al periodo post D.lgs. n. 28/2010 – con indubbie ricadute positive sul correlato ambito territoriale, sotto i già esaminati profili della deflazione del contenzioso nonché dell’armonizzazione e normalizzazione dei rapporti tra i cittadini

Quanto sopra, vale:

– sia con riferimento al settore didattico grazie al costante contributo dell’Università di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche, ove è presente da qualche anno anche un corso di studi in Mediazione dei conflitti, e, in particolare del Laboratorio Un Altro Modo[13], istituito nel 2018. Grazie ai quali sono stati sviluppati concreti progetti di aiuto alle realtà imprenditoriali locali come il “Progetto Ge.Co (Gestione Consapevole)” che contempla, anche in collaborazione con realtà associative di spicco, quali Federmanager Toscana e ANMP (Associazione Nazionale Mediatori Professionisti)[14]: un’attività di mentoring che vede la partecipazione di un manager di esperienza in ascolto dell’imprenditore finalizzata ad accompagnarlo verso una gestione più consapevole dell’attività d’impresa; un tavolo informale di dialogo guidato da un facilitatore e partecipato dall’imprenditore e dai suoi partner commerciali e/o creditori qualificati per rendere possibile la reciproca fiducia.

–    sia con riguardo all’ambito più prettamente giuridico-lavorativo, stante la presenza dell’Organismo di Conciliazione Firenze, istituito unitariamente dai locali Ordini professionali di Avvocati, Notai e Commercialisti che rappresenta uno dei più importanti Organismi conciliativi di Italia, come numeri delle procedure trattate ma non solo, Basti pensare che nel solo nel 2019 sono state depositate ben 2184 Istanze di Mediazione, tra le quali centinaia hanno avuto buon esito.

–    sia per quanto concerne l’attività prettamente tribunalizia in capo ai Magistrati operanti presso i locali Tribunali e Corte di Appello. Qui è attivo dal 2009 il cd. Progetto Nausicaa[15] che, ha grandemente contribuito a sviluppare la Mediazione delegata dal giudice, anche grazie all’opera di borsisti che in collaborazione con i Giudici effettuano uno screening preventivo dei fascicoli da demandare in Mediazione. Con l’auspicio che le stesse, affrontate innanzi il Mediatore, possano evitare di trasformarsi definitivamente in vertenze giudiziarie. In proposito, è necessario dare anche merito degli importanti risultati raggiunti in tema di Mediazioni avviate e concluse positivamente nell’ambito fiorentino e in particolare in seno ad OCF: sia alla novella legislativa introdotta dal DL 69/2013[16] che ha modificato l’art. 5 comma 2 del D.lgs n. 28/2010 prevedendo che il Giudice possa ordinare e non solo suggerire l’ingresso in Mediazione delle Parti; sia alla giurisprudenza di merito del Tribunale di Firenze[17] che, anche in contrasto con una isolata della Corte di Cassazione[18], ha rimarcato che quanto meno per tali tipi di conciliazione il tentativo debba essere effettivamente e concretamente esperito (evitando, dunque, che l’impianto delle Mediazioni delegate fosse irrimediabilmente frustrato).

  1. La Mediazione telematica mirata alla riduzione dei conflitti sul territorio anche in tempi di pandemia e nuove fattispecie di Mediazione ad essa connesse

Come visto, con l’introduzione nel Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18, poi convertito in Legge dalla L.n. 24 aprile n. 27, del comma 20 bis dell’art. 83, si è previsto che, in costanza dell’emergenza pandemica in atto, la Mediazione si possa svolgere anche a distanza con modalità telematiche. In tal modo, si è correttamente tentato di salvaguardare questo Istituto che altrimenti sarebbe stato irrimediabilmente frustrato dal malaugurato avvento della cd. malattia Covid19, con indubbi benefici sociali ed economici per tutto il territorio nazionale.

Nonostante il D.lgs. n. 28/2010 ed il D.M. n. 180/2010, già prevedessero tali modalità di Mediazione a distanza[19] quello del Legislatore è stato un opportuno intervento per regolamentare più specificatamente tali peculiari aspetti della Mediazione. Ciò, nonostante la sede deputata per le Conciliazioni rimanga quella fisica dove con la presenza delle Parti il Mediatore può in modo più appropriato relazionarsi con le stesse ai fini di un raggiungimento dell’accordo.

Di particolare interesse, sono le modalità di sottoscrizione a distanza dei Verbali da parte degli intervenuti e le autentiche delle stesse da parte dei legali, che seppur semplificabili hanno dimostrato come con i giusti accorgimenti anche in tempi di crisi è sempre possibile un fattivo confronto formalmente valido ad ogni effetto di legge. In estrema sintesi, all’esito dell’incontro, il Mediatore redigerà il verbale e lo invierà ad una delle parti in formato pdf, la quale lo dovrà stampare, apporvi la propria firma e scansionarlo in formato pdf, prima di inviarlo al proprio avvocato che apporrà la firma digitale (anche a fini di autentica). A questo punto l’altra parte col proprio legale, con cui il verbale sarà stato nel frattempo condiviso, faranno lo stesso, prima dell’inoltro al Mediatore che apporrà la propria sottoscrizione digitale finale.

Chiarito quanto sopra, è d’uopo fare presente come sempre in correlazione con l’emergenza COVID il legislatore abbia introdotto una nuova ipotesi di Mediazione obbligatoria per tutti i casi in cui, proprio a causa di essa, sorgessero delle problematiche nell’adempimento di qualsivoglia obbligazione contrattuale.

Quanto sopra a dimostrazione della centralità e della flessibilità dell’Istituto Mediazione che ancora una volta si dimostra irrinunciabile per rispondere al meglio alle esigenze della cittadinanza [4], anche in un periodo particolarmente complesso; con manifesto beneficio per tutto il Paese, già oltre modo onerato sul piano economico e sociale.

 

A cura di Sebastiano Del Santo Beverini e Fabio Carlo Ferrari

 

Riferimenti bibliografici

  • Ferrari, F. C., Polenghi, G., Cavallaro, M. C., & Calderoni, C. (2011). Strategie di mediazione, Padova: Amon.
  • Polenghi, G. & Ferrari, F.C. (a cura di) (2013). Conflitti in atto, Battaglia Terme (PD): INT.
  • Ferrari, F. C., & Polenghi, G. (a cura di) (2013). Storie di mediazione, Battaglia Terme (PD): INT.
  • Ferrari, F. C., & Polenghi, G. (a cura di) (2018). Non mi rompere. Esercizi su emozioni, mediazione e conflitti, Firenze: Tassinari.

 

[1]Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.

[2]Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della Mediazione Civile e commerciale”.

[3] Per esempio, in ambito giuslavoristico ove era previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro, ex D.lgs 31 marzo 1998, n. 80, poi divenuto facoltativo.

[4] Art. 1, comma 1, Lett. a), D.lgs n. 28/2010

[5] Art. 1, comma 1, Lett. b), D.lgs n. 28/2010

[6] Cd. “Cura Italia”, poi convertito in legge dalla L.n. 24 aprile 2020 n. 27,

[7]Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica sarà sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

[8] Trattasi anche in questo caso di uno dei dati peggiori di tutte la Comunità Europea

[9] Ex art. 6 comma 1 Dlgs n. 28/2010

[10] Art.8 comma 1 D.lgs n. 28/2010 “All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda (…) Al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le Parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”.

[11] Come quelle condominiali in cui, per fare un esempio derivante da pregresse esperienze di mediazioni, un conflitto tra vicini relativo alla richiesta apertura di un altro ingresso privato su un pianerottolo a comune si era scoperto scaturire da pregresse tensioni in cui, a posizioni invertite, la parte richiedente si era opposta alla istanza dell’altra di un ulteriore posto auto condominiale.[3]

[12] Con particolare riferimento alla Harvard Law School ove è oggi presente l’autorevole “Program on Negotiation.

[13] Il quale si occupa di sviluppare la ricerca scientifica, teorica e applicata, sui temi della mediazione e della negoziazione sperimentando modalità operative, tecniche innovative di negoziazione e mediazione dei conflitti nelle relazioni interne ed esterne alle organizzazioni complesse sul territorio regionale

[14] La quale aggruppa l’insieme delle figure professionali aventi l’obiettivo principale di prestare assistenza nella risoluzione di controversie in materia civile e commerciale

[15] Avviato grazie al lavoro sinergico posto in essere dall’Università di Firenze, l’OCF, la Camera di Commercio di Firenze e altri partner

[16] In particolare dall’art. 84, comma 1, lett. c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

[17] Cfr. Tribunale di Firenze, sez. III Civile, sentenza 8 maggio 2019, conforme a Trib. Firenze, sez. II, ord. 19 marzo 2014; Trib. Firenze, sez. specializzata imprese, ord. 17 marzo 2014 e ord. 18 marzo 2014

[18] Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 27 marzo 2019 n° 8473

[19] Art. 3 comma 4 e art. 16 comma 4, D.lgs. n. 28/2010, e art. 11 comma 4, D.M. 180/2010